La prestazione di un soggetto passivo, consistente nell’acquistare servizi di alloggio presso altri soggetti passivi e nel rivenderli ad altri operatori economici, rientra nel regime speciale dell’Iva
applicabile alle agenzie di viaggio, pur se tali servizi non sono accompagnati da servizi supplementari e non si inseriscono
all’interno di un pacchetto turistico. È il principio di diritto reso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del
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